Attenzione agli abbruciamenti

Questo periodo invernale è quello solitamente usato per le potature e l’abbruciamento del materiale ligneo prodotto: un’operazione che richiede comunque e sempre una particolare attenzione per non innescare incendi

A questo proposito l’ufficio anti incendi boschivi della Regione Toscana attraverso una comunicazione, ha fatto presente che in considerazione del mutamento delle condizioni climatiche sulle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, l’analisi del modello di indice di rischio ha messo in evidenza la tendenza all’instaurazione di condizioni favorevoli all’innesco di incendi boschivi.

È opportuno quindi ricordare  le prescrizioni previste dalla legge regionale e le indicazioni dell’ufficio antincendi boschivi.

Gli abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni:  le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali.

Il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico. Il materiale triturato e le ceneri vanno reimpiegati nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non deve  superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti norme antincendi.

In caso di abbruciamento di residui vegetali, sono due le prescrizioni antincendio del Regolamento Forestale della Toscana valide tutto l’anno, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza

dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno. È, espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso e l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

L’abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all’interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio.

Norme valide nei periodi non a rischio

Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e di residui vegetali provenienti da ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano effettuati in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Pubblicato: 08 febbraio 2013
torna all'inizio del contenuto