Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale prevede l’applicazione fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale delle disposizioni adottate con l’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Riassumiamo quelle principali rimandando al testo completo delle due ordinanze e in particolare:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli motivi di necessità, lavoro o salute
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
- chiusura degli gli impianti nei comprensori sciistici;
- sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato;
- sospensione dell’attività didattica nelle scuole università fino al 3 aprile 2020
- apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
- sospensione le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; · chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
- chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali devono essere predisposte le garanzie per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati