Coronavirus – Covid-19. Tutta l’Italia divenza “zona protetta”

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale prevede l’applicazione fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale delle disposizioni adottate con l’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Riassumiamo quelle principali rimandando al testo completo delle due ordinanze e in particolare:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  motivi di necessità, lavoro o salute
  • ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C)è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto  di  mobilità  per chi è sottoposto alla misura della quarantena  o risultati positivi al virus;
  • chiusura degli  gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché  gli eventi in luogo pubblico o privato;
  • sospensione dell’attività didattica nelle scuole università fino al 3 aprile 2020
  • apertura dei luoghi di culto  condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro
  • sospensione le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; ·         chiusura dei musei  e  degli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura
  • consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale
  • chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali devono essere predisposte le garanzie per il  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • sospensione delle  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali, centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  • vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati
Pubblicato: 10 marzo 2020
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