Nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”: sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 26 aprile 2020.
Entrano i vigore dal 4 maggio 2020 e restano in vigore fino al 17 maggio 2020
Tra queste (rimandiamo al testo completo per ulteriori informazioni)
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute - sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, (solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute); è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Il modello per l’autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti è disponibile qui
- Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
- chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora chi è sottoposto alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto disposizioni, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto ; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
- A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori
- Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali
- Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone.
Prezzi mascherine. Un’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha stabilito che il prezzo finale di vendita al consumo , praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’Iva