Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (min 5 max 10).
Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.
NOTA BENE
Nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.
– Modulo presentazione lista atto principale
– Modulo presentazione lista atto separato
– Modulo accettazione candidatura consigliere