La Provincia predispone annualmente il Piano provinciale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica (nell’ambito del quadro normativo regionale di cui alla LR 32/2002 e agli artt. artt. 37, 38, 39 e 39 bis del D.P.G.R. 47/R/2003) sulla base degli indirizzi che la Regione Toscana definisce annualmente.
La Provincia ha diretta competenza sull’istituzione, il trasferimento e la soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica, oltre che sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado.
Il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa vengono definiti a partire da un’analisi complessiva del contesto territoriale di riferimento che tenga conto delle dinamiche sociali, del trend demografico, del sistema dei trasporti, della dotazione strutturale degli edifici (tenuto conto degli interventi previsti ed in fase di realizzazione nel settore dell’edilizia scolastica), del confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi di supporto connessi (trasporti, mense, ecc.) in un’ottica di miglioramento dell’efficacia dell’offerta formativa, della presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità, della possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999, delle riscontrate opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.
La normativa statale vigente (art. 19, commi 5, 5 bis e 5 ter del D.L. luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L. L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) titolari nei casi in cui l’istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani e le isole.
La Regione Toscana prevede che, dall’anno scolastico 2019/2020, tutti gli Istituti scolastici autonomi del primo e del secondo ciclo assicurino obbligatoriamente un numero di alunni utile per l’assegnazione di un dirigente scolastico e di un D.S.G.A. titolari esclusivi di tale istituzione. Tutte le Istituzioni scolastiche autonome del primo e del secondo ciclo devono pertanto assicurare un numero minimo di 600 alunni; tale limite scende a 400 per i comuni montani e le isole.
L’unica deroga al parametro minimo di 400 studenti è concessa esclusivamente qualora vi sia la presenza di istituzioni scolastiche autonome che, avendo subito eventi calamitosi in danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscano una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla eccezionalità dell’evento stesso.
E’ fatto pertanto obbligo agli enti territorialmente competenti (Province e Conferenze zonali Educazione e Istruzione) di procedere al dimensionamento di tutte le istituzioni scolastiche nel rispetto dei parametri di cui sopra.
Il mancato adeguamento da parte degli enti competenti comporta una riduzione del 50% dei contributi regionali previsti per l’anno scolastico nell’ambito dei Piani Educativi Zonali, nei confronti del Comune ove ha sede l’istituzione scolastica; nel caso degli Istituti Comprensivi tale riduzione si estende anche ai Comuni ove hanno sede le scuole facenti parte di tale istituzione.