Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Normativa di riferimento

  • Legge 8 agosto 1991 n. 264
  • D.M. 26 aprile 1996
  • Decreto Ministeriale 9 novembre 1992
  • D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovo Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con DCP n. 3/2013 del 22/02/2013.
Ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e s.m.i. le funzioni inerenti la vigilanza e l’autorizzazione dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonchè di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1991 n. 264 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Sono soggetti alle disposizioni della normativa vigente anche le attività di cui sopra esercitate sia direttamente dall’Automobile Club d’Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

La Provincia di Massa – Carrara ha compiti in materia di regolamentazione, programmazione numerica, autorizzazione e vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La programmazione del numero massimo degli studi avviene su base provinciale in relazione al numero di veicoli circolanti.

Il rilascio di nuove autorizzazioni, se disponibili all’interno del programma numerico provinciale, o il subentro nell’esercizio di attività esistenti a seguito di trasferimenti di azienda, è possibile solo per coloro che sono in possesso dell’apposito attestato di idoneità professionale.

Prima di iniziare le pratiche per l’eventuale acquisto o apertura di uno studio di consulenza è quindi necessario rivolgersi all’Ufficio per chiarimenti e informazioni.

Le imprese che intendono svolgere l’attività di studio di consulenza devono essere autorizzate dalla Provincia di Massa – Carrara.

Requisiti del titolare

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di studio di consulenza è rilasciata al titolare dell’impresa che sia in possesso requisiti

  • a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati dell’Unione Europea stabilito in Italia oppure sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, con permesso di soggiorno;
  • b) abbia raggiunto la maggiore età;
  • c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  • d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • e) non sia stato interdetto o inabilitato
  • f) sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della Legge 264/91;
  • g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

In caso di società l’autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti:

  1. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  2. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sopra elencati.
Il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.
Il titolare della impresa individuale, ovvero in caso di società, i soci in possesso dell’attestato di idoneità, hanno la responsabilità professionale per l’esercizio dell’attività.

Idoneità professionale

Per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti è richiesto il possesso dell’ attestato di idoneità professionale.

Variazioni

Qualsiasi variazione della sede, della titolarità, della composizione societaria o della denominazione dello Studio di consulenza va dichiarata alla Provincia utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio trasporti.

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 l’attestato è rilasciato dalla Provincia previo superamento di uno specifico esame di idoneità.

Vigilanza

La vigilanza sull’attività è attribuita, oltre che ai funzionari provinciali, anche ai Comuni in cui ha sede lo studio, a tutti gli agenti di polizia giudiziaria, e in particolare alla Polizia della Strada.

Sono sanzionabili sia l’esercizio abusivo dell’attività di studio di consulenza automobilistica che le irregolarità di esercizio.

 

Pubblicato: 31 luglio 2018Ultima modifica: 21 giugno 2019
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