Fonti normative
Le principali fonti normative che disciplinano l’attività di Scuola Nautica sono le seguenti:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” in particolare il capo IV “Scuole nautiche e associazioni nautiche a livello nazionale”.
- Nuovo regolamento Provinciale per ‘attività di Scuola Nautica approvato con DCP n. 6 del 22/02/2013
Sono denominate scuole nautiche le strutture stabili caratterizzate da un’organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
L’attività di scuola nautica può essere svolta, previo rilascio dell’autorizzazione da parte della provincia, anche da:
- autoscuole, operanti nel territorio della Provincia, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- istituti tecnici nautici.
Non sono soggette ad autorizzazione le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all’avviamento agli sport nautici ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
Le Scuole Nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Provincia di Massa – Carrara qualora la sede sia posta sul territorio Provinciale, previo parere obbligatorio del Capo del Compartimento Marittimo o del Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l’autorizzazione per le seguenti tipologie di scuola nautica:
- A1) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla costa (art. 25, comma 1, lett.a del D.lgs. 146/08);
- A2) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa) di cui all’art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 146/08);
- B) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di categoria B per il comando delle navi da diporto.
Requisiti del titolare di Scuola Nautica
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del Decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394;
- b) abbia compiuto la maggiore età;
- c) non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;
- e) non abbia riportato condanne penali, né abbia procedimenti in corso;
- f) sia in possesso di diploma d’istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro stato;
- Qualora l’autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
Il soggetto richiedente deve inoltre:
- disporre di adeguata capacità finanziaria;
- essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l’attività di scuola nautica;
- avere la proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto da utilizzare per le prove pratiche;
- avere la proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti;
- disporre di arredamento e materiale didattico idoneo per l’insegnamento teorico.
- avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore così come statuito dall’art. 42 comma 6 D.M. n. 146 del 29.07.2008
Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione per l’esercizio di scuola nautica va presentata alla Provincia.
Nel caso in cui, durante l’istruttoria, sia riscontrata la mancanza o l’insufficienza di documentazione relativa ad uno o più condizioni o requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, la Provincia inviterà il richiedente ad integrare la domanda, concedendogli un termine che non può in ogni caso essere inferiore a trenta giorni.
Conclusa l’istruttoria documentale con esito positivo, la Provincia invia la richiesta di parere obbligatorio, previsto dall’art. 42, comma 4, del D.I. 146/2008, al Capo del Compartimento Marittimo o al Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero dei Trasporti nella cui giurisdizione la scuola nautica ha la sede principale, unitamente a copia della domanda e della documentazione allegata alla pratica.
L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia successivamente il ricevimento del summenzionato parere obbligatorio favorevole da parte degli organi preposti.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 45 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Variazioni
Qualsiasi variazione della sede, della titolarità, della composizione societaria o della denominazione della scuola nautica va dichiarata alla Provincia utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio trasporti.
Vigilanza
Le scuole nautiche e i centri di istruzione sono soggetti a vigilanza da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 112/98.
La provincia esercita la vigilanza sull’attività delle scuole nautiche avvalendosi anche della collaborazione del personale del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.