Con la Delibera di Giunta n.303 del 26.4.2011, poi modificata con la Delibera n. 357 del 16.5.2011, la Regione Toscana ha confermato per il biennio 2011/2012 gli interventi di sostegno al reddito già attuati negli anni precedenti (cigs e mobilità in deroga al regime ordinario)
Cigs in deroga
Aziende ammesse alla cigs in deroga
1.Aziende tipologia A
Aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione di
ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e
misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) – tipologia A di cui all’accordo quadro del
22/04/2011.
2.Aziende tipologia B
Aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui sono previsti ammortizzatori sociali dalla
normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale
destinate a specifici settori) e che non possono più usufruire di tali ammortizzatori o non possono più
accedervi – tipologia B di cui all’accordo quadro del 22/04/2011.
Beneficiari
I lavoratori subordinati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l’azienda richiedente
aventi la qualifica di:
a) operai; equiparati – intermedi
b) impiegati
c) quadri
Con riferimento ai lavoratori con contratto di apprendista l’integrazione salariale in deroga è
utilizzabile anche in parallelo agli strumenti ordinari (CIGO e CIGS), come precisato dalla risposta ad
interpello n. 52/2009 del Ministero del Lavoro.
Per le ulteriori informazioni (durata e procedure) si rinvia alla consultazione delle linee guida approvate con la delibera citata
Mobilità in deroga
Destinatari
A) Lavoratori apprendisti licenziati che sono esclusi dal trattamento di cui all’art. 19, commi 1, lettera
c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009;
B) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex lege 223/91, o di disoccupazione
ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011/2012 e che maturino il
requisito pensionistico (vedi paragrafo 2) nei dodici mesi successivi; ovvero i lavoratori che abbiano
già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali nel biennio 2011-2012, dipendenti da imprese cessate e
per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;
C) I lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con
contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2011/2012, che all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91 e dal
trattamento di disoccupazione ordinaria.
Per le ulteriori informazioni ( requisiti, durata e procedure) si rinvia alla consultazione del prospetto di riepilogo e delle linee guida approvate con la delibera citata.