- I comuni, le province e la Regione provvedono all’ approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 e degli altri atti di governo del territorio di cui all’ articolo 10, nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del presente titolo.
- Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:
a ) il piano regionale di idirizzo territoriale, disciplinato dell’ articolo 48;
b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall’ articolo 51;
c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall’ articolo 53.