Il Grarante della Comunicazione ha come compito quello di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti per la formazione degli strumenti o degli atti di governo del territorio, tale figura è prevista dalla legge L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il Governo del Territorio” (Capo III “Gli istituti della Partecipazione” artt. 19 e 20).
In particolare l’art. 19 comma 2 stabilisce che i Comuni, Province e le Regione approvino uno specifico regolamento che disciplini l’esercizio delle funzioni del garante della Comunicazione.
La proposta di “regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione” è stata predisposta dal Settore Servizi di Staff della Presidenza – Servizio Programmazione Territoriale. Tale proposta è stata approvata con delibera n. CP/38/2006 del 28/09/2006 in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.