1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall’ articolo 55, i piani complessi di intervento disciplinati dall’ articolo 56, nonchè i piani attuativi di cui all’ articolo 65.
2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull’ assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:
a) i piani e i programmi di settore;
b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.
3. Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’ articolo 9.