Con Delibera di Giunta Regionale n. 1122 delL’11/12/2012 sono state approvate le Linee Guida per l’erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga in Toscana per l’anno 2013, in conformità all’accordo quadro con le parti sociali sottoscritto il 1° dicembre 2012
Sono confermati gli interventi già assicurati per il 2012 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
Cassa integrazione guadagni in deroga:
– la Cig in deroga può essere concessa- nel caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro di dipendenti operai, impiegati, intermedi o quadri, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato- a favore:
- di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o altre misure di integrazione salariale destinate a specifici settori)
- di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o altre misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) e che non possono usufruire di tali ammortizzatori o che non possono più accedervi
Mobilità in deroga
La mobilità in deroga può essere concessa a favore dei seguenti lavoratori
a) apprendisti licenziati che non possono fruire dell’indennità di disoccupazione prevista dal’art. 19, commi 1, lettera c), 1 bis, 1-ter della L.n.2/09 o dall’art. 2, comma 1, della L.92/2012
b1)lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità, ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria /Aspi/mini Aspi che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012/2013 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi;
b2) lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, compresa l’indennità di mobilità in deroga, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corsi progetti di reindustrializzazione
Le principali novità introdotte dalla DGR 1122/2012:
– le autorizzazioni alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga saranno effettuate in base alle risorse disponibili rispetto a quanto effettivamente erogato. L’ Inps curerà il monitoraggio della spesa.
– Le aziende non potranno inviare domande di CIG prima di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione
-ogni richiesta di CIG non potrà essere superiore a tre mesi, eventualmente prorogabili, invece dei 4 mesi previsti dall’accordo per il biennio 2011-2012.
– Sono previsti controlli più stringenti nei confronti di aziende che dichiarano di non poter più accedere ad altri strumenti quali ad esempio CIGO e CIGS, per verificare la rispondenza dei requisiti di accesso alla CIG in deroga dichiarati.
– Mobilità in deroga – possibilità di chiedere una proroga di ulteriori 12 mesi per i lavoratori dipendenti da imprese cessate, per le quali è in corso un progetto di reindustrializzazione, che hanno già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali compresa l’indennità di mobilità in deroga (tipologia di lavoratori B2).
– per i lavoratori in CIG in deroga rimane l’obbligo di presentarsi entro 48 ore ai Centri per l’Impiego, ad eccezione dei lavoratori che vengono posti in CIG in deroga dal 1°.01.2013 al 08.01.2013, per i quali l´obbligo di presentarsi al Centro per l´Impiego si intende assolto se la presentazione al Centro per l´Impiego avviene entro il 10.01.2013